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Aziende non energivore e non gasivore: come richiedere il credito d’imposta

di Redazione
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Alle imprese non energivore che rispettano alcuni requisiti può essere riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente (quindi su consumi reali e non stimati) utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Possono beneficiare del contributo a condizione che:

1) siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
2) il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta per le aziende non gasivore

Per tutte le imprese non gasivore viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 con il codice tributo 6963 entro il 31 dicembre 2022;
  • non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;

non è soggetto ai limiti di:

  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, Tuir e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità operative e i costi del servizio, contattare Gianluigi Ferrara, responsabile del settore energia di Confartigianato Imprese Grosseto, ai numeri 0564.419606 o 333.8418381 o all’indirizzo e-mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it.

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