Confconsumatori ha inviato alle compagnie aeree una diffida ai sensi del Codice del Consumo per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento comunitario in seguito alla cancellazione di molti voli avvenute a partire da inizio giugno, senza che fosse concesso in cambio alcun rimborso e dando invece, come unica alternativa, l’emissione di un voucher e senza compensazione pecuniaria.
«Com’è noto – ricordano da Confconsumatori –, dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione dei passeggeri all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord e, a partire da quella data, le compagnie aeree hanno cancellato alcuni voli invocando come presupposto, genericamente e ingiustificatamente, l’emergenza Covid-19, limitandosi ad offrire, in caso di mancata riprotezione, il rimborso a mezzo voucher. In molti casi i voli in questione erano stati venduti di recente dalle compagnie».
A fare chiarezza è intervenuto l’Enac il 18 giugno, confermando che le cancellazioni operate dal 3 giugno non sembra possano essere ricondotte – salvo casi specifici – a cause determinate dal Covid-19 (come previsto dall’articolo 88 bis della legge 24 aprile 2020 numero 27)m ma a scelte imprenditoriali delle compagnie. Nel frattempo, però, la prassi adottata dai vettori ha creato non pochi problemi in quanto è stato negato il rimborso in denaro e non è stata offerta la compensazione pecuniaria. Molti passeggeri poi hanno riscontrato difficoltà a stabilire un contatto con le compagnie al fine di verificare la possibilità di ottenere una riprotezione (cioè una nuova prenotazione) attendendo per ore la risposta alle telefonate.
«Oltre a quanto evidenziato da Enac – spiega Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori – con i comportamenti adottati dalle compagnie si è realizzata una sorta di “no show rule” rovesciato e d’ufficio”, nel momento in cui le stesse compagnie, in presenza di biglietti comprendenti le tratte di andata e ritorno per i quali avevano cancellato il volo di andata, hanno invitato i passeggeri a confermare la partenza per il volo di ritorno. Risulta invece del tutto evidente che la cancellazione del volo di andata comporta automaticamente anche quella del volo di ritorno, sempre ai sensi del Regolamento comunitario numero 261/2004».
Confconsumatori ha quindi inviato una diffida alle compagnie aeree che hanno adottato questa prassi ai sensi dell’articolo 140, comma 5, del Codice del Consumo (decreto legislativo numero 206/2005) per chiedere il rispetto dei diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento comunitario numero 261/2004 e invitare le compagnie a rimborsare il prezzo pieno del biglietto senza nessuna decurtazione, qualora il passeggero non sia stato riprotetto; corrispondere in ogni caso la compensazione pecuniaria; adottare idonee misure organizzative per consentire ai passeggeri dei voli cancellati un facile e gratuito contatto con la compagnia in modo da concordare un’idonea modalità di riprotezione; considerare cancellati dalla compagnia e non rinunciati dal passeggero i voli di ritorno dei biglietti di andata e ritorno per i quali erano stati cancellati i voli di andata, riconoscendo diritti ai passeggeri anche per quella tratta.
La diffida contiene, infine, l’avvertimento che, trascorsi infruttuosamente quindici giorni – ai sensi dell’articolo 140, comma 1, del Codice del Consumo – sarà intrapresa un’azione giudiziaria innanzi al tribunale e sarà segnalata all’Enac la violazione del Regolamento comunitario numero 261/2004 con la richiesta di apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione della sanzione. «Ancora una volta – dichiarano Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori, e l’avvocato Carmelo Calì – quella che era un’opportunità per tornare a volare serenamente si è trasformata in una prassi che calpesta i diritti dei passeggeri. Confconsumatori prosegue le proprie battaglie e invita i viaggiatori a segnalare i soprusi che stanno subendo».
Confconsumatori mette a disposizione i propri esperti per assistere i consumatori nei rimborsi. Per contattare lo sportello di Grosseto, in via della Prefettura 3, è possibile chiamare il numero 0564.417849 oppure scrivere una mail a grosseto@confconsumatori.it.