Poste Italiane si era rifiutata di versarle l’importo del buono fruttifero, sostenendo che fosse prescritto. Ma dopo l’intervento di Confconsumatori una giovane risparmiatrice si è vista riconoscere le proprie ragioni.
Una vicenda cominciata nel gennaio 2002 quando una risparmiatrice aveva acquistato, in occasione della nascita di una nipote avvenuta nel 2001, un buono postale fruttifero dell’importo di 500 euro della serie AA3, come regalo da riscuotere al raggiungimento della maggiore età. Raggiunto il diciottesimo anno nel luglio 2019, la neomaggiorenne cointestataria si era rivolta all’ufficio postale ma l’impiegato sosteneva che il buono si era prescritto a gennaio 2019.
«I buoni della serie in questione – spiegano da Confconsumatori – si caratterizzano per essere a termine di durata settennale, decorsi i quali decorre il termine di prescrizione ordinario decennale: secondo Poste italiane, però, la durata settennale del buono decorreva dall’emissione. In realtà il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 17 ottobre 2001 dispone che i titoli appartenenti alla serie AA3, come peraltro i buoni emessi nei primi anni 2000, siano liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. Poiché in quel caso il buono era stato emesso il 10 gennaio 2002, il termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, inizio del periodo utile per poterlo incassare, decorreva dal 31 dicembre del 2009. Da tale data decorreva anche il termine di prescrizione decennale, che quindi sarebbe scaduto il 31 dicembre 2019».
La risparmiatrice si è rivolta a Confconsumatori per inoltrare a Poste italiane il reclamo in tempo utile per interrompere la prescrizione. In un secondo momento, dato il silenzio di Poste, sempre tramite l’associazione, la risparmiatrice aveva portato la questione dinanzi all’Abf: l’Arbitro bancario finanziario, con una propria decisione, ha accolto il ricorso proprio sulla base del Decreto del 17 ottobre 2001, disponendo il pagamento del buono alla neo-diciottenne e il rimborso delle spese legali.
«L’Arbitro bancario e finanziario – hanno dichiarato l’avvocato Maurizio Mariani che ha curato la procedura, svolta on line, e l’avvocato Carmelo Calì di Confconsumatori – costituisce uno strumento agile ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso incappano nei guai dei buoni fruttiferi postali. Sono di questi giorni, infatti, le molteplici decisioni da parte dei vari collegi dell’Abf in merito alle ragioni dei risparmiatori che nella seconda metà degli anni ’80 avevano acquistato buoni trentennali della serie Q/P con una stampiglia dei rendimenti sovrapposta a quella prestampata del buono che hanno riconosciuto gli interessi più favorevoli per l’ultimo decennio. Infatti la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 3963 dell’11 febbraio 2019, stabilendo che i buoni postali non sono titoli di credito bensì titoli di legittimazione per i quali vale non ciò che è stampato nel buono bensì ciò che è stabilito per decreto ministeriale, ha ritenuto legittima la liquidazione del minore importo con riferimento agli interessi ove il buono sia stato correttamente emesso in base alla serie vigente».
Nell’ambito della tradizionale attività di difesa del risparmio tradito, Confconsumatori è pronta ad avviare una massiccia attività di difesa dei risparmiatori traditi anche nell’acquisto di buoni fruttiferi: I risparmiatori grossetani interessati possono contattare lo sportello provinciale, in via della Prefettura 3 a Grosseto, aperto al pubblico su appuntamento da concordare chiamando tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18, il numero 0564 417849. Per assistenza è sempre possibile anche scrivere alla mailgrosseto@confconsumatori.it.