Il Registro delle Imprese informa che sarà applicata una sanzione ridotta per tutte le imprese che entro il prossimo 30 ottobre presenteranno l’adempimento tardivo per la regolarizzazione dell’aggiornamento della posizione RI/REA.
Questo obbligo riguarda agenti e rappresentanti, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi la cui impresa era in attività già alla data del 12 maggio 2012 e non hanno ancora provveduto ad effettuare l’aggiornamento previsto entro lo scorso 30 settembre.
Tutte le imprese possono comunque presentare l’adempimento tardivo; in caso contrario, saranno oggetto di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese. Nell’ambito di tale procedimento sarà assegnato a queste imprese un adeguato termine per poter aggiornare la loro posizione nel Registro.
In caso di adempimento tardivo, sia spontaneo, che a seguito di avvio del procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività, l’impresa vedrà accettata la propria richiesta di aggiornamento, ma con l’applicazione di una sanzione.
L’importo della sanzione applicata è ridotta nel caso di adempimento tardivo spontaneo presentato entro il 30 ottobre ed è di 10 euro per ogni legale rappresentante.
La sanzione intera in caso di adempimento tardivo è di 51,33 euro per ogni legale rappresentante.
Questo è quanto specificato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10/10/2013 in relazioni agli adempimenti del periodo transitorio successivi all’abolizione dei ruoli agenti, mediatori, mediatori marittimi, spedizionieri.
Le persone fisiche inattive iscritte nei ruoli al 12 maggio 2012 che non hanno provveduto ad iscriversi nell’apposita sezione del REA alla scadenza del termine del 30 settembre 2013 non possono invece sistemare la loro posizione tardivamente e decadono dalla possibilità di effettuare l’adempimento.