Grosseto. Il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha emesso 3 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre tifosi, resisi responsabili di condotte contrarie alla sicurezza pubblica.
I Daspo
In particolare, durante l’incontro di calcio U.S. Grosseto– U.S. Livorno, valevole per il Campionato nazionale dilettanti di serie D, girone “E”, tenutosi allo stadio comunale olimpico “Zecchini” il 26 febbraio scorso, un tifoso livornese ha acceso e lanciato un fumogeno nel parcheggio, adiacente lo stadio, riservato ai tifosi ospiti. La gravità della condotta e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il Questore di Grosseto pertanto ad emettere nei confronti del responsabile il Daspo, che vieta al tifoso l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, su tutto il territorio nazionale, per la durata di 1 anno.
Stessa sorte, con provvedimento Daspo della stessa durata, è toccata al tifoso che, al temine dell’incontro, è entrato nella pista di atletica che delimita il rettangolo di gioco e, con fare minaccioso ed esagitato, tentava di raggiungere la terna arbitrale, mentre questa si recava negli spogliatoi, per avere un contatto fisico con il direttore di gara e con uno dei due assistenti, determinando una grave situazione di turbamento dell’ordine pubblico, in quanto l’episodio si verificava alla presenza delle opposte tifoserie.
Ancor più grave la condotta di un altro tifoso grossetano che, al termine dell’incontro di calcio suddetto, ha lanciato un sasso verso la carovana di veicoli dei tifosi ospiti in uscita dalla città e, grazie all’intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato che scortavano la tifoseria ospite, l’autore è stato bloccato, impedendo l’innesco di reazioni violente dei tifosi della squadra ospite che avrebbero sicuramente creato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nei confronti del responsabile il Questore ha emesso il Daspo per la durata di 2 anni.
Il Daspo è il provvedimento che vieta a chi assume comportamenti antisportivi in occasione di manifestazioni sportive di accedere a tutti i luoghi dove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali ed amichevoli, relativi a campionati e tornei nazionali ed internazionali, sia professionistici che dilettantistici, nonché delle rappresentative giovanili disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla Figc e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’Unione Europea. Il mancato rispetto prevede una condanna da 1 a 3 anni di reclusione e con la multa da 10mila a 40mila euro.
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