Un gestore di una compagnia telefonica ha privato un’attività commerciale grossetana della linea fissa e della Adsl, oltre che del servizio Pos, per circa tre settimane, a causa di un problema tecnico addebitabile unicamente alla società telefonica.
Il titolare dell’azienda ha deciso di rivolgersi alla Confconsumatori grossetana, che ha avviato il tentativo di conciliazione obbligatorio.
“Il gestore telefonico ha disertato l’incontro conciliativo, offrendo la somma di 150,00 euro di indennizzo contrattuale, non volendo riconoscere il danno patrimoniale ed il danno esistenziale – si legge in un comunicato di Confconsumatori Grosseto -. A quel punto l’utente ha deciso di agire in giudizio avvalendosi dell’assistenza dell’avvocato Sara Serritiello“.
“Con la sentenza N. 228/2018, il Giudice di Pace di Grosseto ha sancito un principio già consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N. 19354/2005 per ciò che concerne il ‘danno esistenziale’, precisando ‘lo stato di frustrazione nel trovarsi a dover fronteggiare una situazione di disagio assolutamente non preventivata, derivante dall’altrui comportamento negligente. Tale disagio psico – fisico, generato dal non poter contare sul supporto della tecnologia più elementare e routinaria, va ritenuto fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività lavorativa’ – termina la nota -. Il Giudice di Pace di Grosseto ha riconosciuto la sussistenza dunque del danno esistenziale in capo all’utente, condannando la società telefonica a pagare 1.500,00 euro in via equitativa, ovvero 10 volte la somma offerta dalla compagnia prima del giudizio, oltre ovviamente alle spese di lite“.