Home Attualità Prelievi sul conto corrente senza autorizzazione: grossetano rimborsato dalla banca

Prelievi sul conto corrente senza autorizzazione: grossetano rimborsato dalla banca

La decisione dell'Arbitro bancario con l'intervento di Confconsumatori

di Redazione
0 commento 61 views

Table of Contents

Grosseto. Per cinque anni gli avevano prelevato dal conto corrente bancario 15 euro ogni bimestre, senza che avesse fornito alcun consenso. Si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto e ha ottenuto il rimborso dopo la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario.

Il caso

Nel corso del 2023 un cittadino grossetano si era accorto che dal 2018 una società, alla quale non aveva mai firmato il consenso al prelievo sul conto corrente, era riuscita ad addebitargli 15 euro ogni bimestre. Il correntista aveva chiesto alla banca di revocare il Rid per il futuro e di restituire le somme già prelevate, ma l’istituto bancario aveva ostacolato la revoca del Rid e non aveva accettato di provvedere alla restituzione del denaro. Il risparmiatore si è rivolto così agli esperti di Confconsumatori Grosseto che, attraverso il reclamo, hanno ottenuto la revoca del Rid e hanno fatto approdare la questione all’Arbitro bancario.

La decisione

Il collegio bolognese dell’Arbitro bancario, con decisione del 25 gennaio 2024, ha disposto che la banca debba rimborsare tutti gli addebiti in mancanza di una prova scritta del consenso del consumatore al pagamento sul proprio conto mediante Rid. Per l’arbitro «se è vero che in generale il rapporto Sdd (Servizio di incasso tramite addebito diretto) intercorre tra il solo creditore e il debitore, cui il Psp (prestatore di servizi di pagamento) rimane sostanzialmente estraneo avendo il solo ruolo di eseguire il pagamento, è anche vero che è previsto lo scambio di informazioni tra i Psp del creditore e quello del debitore, con la conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del debitore è comunque in grado, in caso di contestazioni, di compiere una verifica sul rapporto. In base a questo principio, l’intermediario è responsabile nel caso in cui non depositi e comunque non documenti l’esistenza del mandato di pagamento. Non è sufficiente che l’intermediario rilevi che tale carenza documentale sia dovuta a mancato riscontro da parte del Psp del creditore».

Per Confconsumatori «il principio, peraltro corrispondente a giustizia, è che il consumatore deve autorizzare il Rid in forma scritta e la banca deve inserire l’autorizzazione al pagamento (nei rapporti B2C, tra aziende e singoli individui) solo se ha verificato la sottoscrizione del proprio cliente».

La tutela

Confconsumatori Grosseto è disponibile a informare, formare e assistere i cittadini in casi simili. È possibile contattare lo sportello grossetano scrivendo a grosseto@confconsumatori.it o chiamando il numero 0564.417849.

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Ti potrebbero interessare

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: