Home GrossetoAttualità Grosseto Detenzione di armi, cambia la normativa: ecco le principali novità

Detenzione di armi, cambia la normativa: ecco le principali novità

di Redazione
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La Questura di Grosseto comunica che Il 14 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 104/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre scorso, che modifica le norme relative al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Nell’emanare il decreto, l’Italia ha dato attuazione ad una direttiva europea, diventando uno dei primi Paesi a farlo.

Ecco le principali novità:

  • si possono adesso detenere 12 armi per uso sportivo e non più solo 6, restano 3 le armi comuni, 8 le antiche e senza limiti quelle da caccia. Rimane invariato il numero massimo delle munizioni detenibili;
  • la denuncia diventa obbligatoria per i caricatori in grado di contenere più di 20 colpi (prima 15) per le armi corte e più di 10 (prima 5) per quelle lunghe; riduzione della durata della licenza di porto d’armi per la caccia e per uso sportivo da 6 a 5 anni;
  • estensione della modalità di invio della denuncia di detenzione per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata — in origine previsto solo per la Questura -, anche al locale Comando dei Carabinieri, laddove manchino uffici di pubblica sicurezza;
  • il decreto introduce la nozione di “arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto e chiarisce che di tali strumenti è assolutamente vietata la detenzione e il porto;
  • il collezionista di armi comuni può ora utilizzare l’arma presso poligoni e campi da tiro per verificarne il regolare funzionamento, entro 24 ore dall’acquisto del relativo munizionamento

Le nuove norme intervengono inoltre sui requisiti morali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi. Più nel dettaglio, laddove sia intervenuta una sentenza di riabilitazione per i reati indicati dal primo comma dell’articolo 43 del Tulps, il Questore può, ora, valutare favorevolmente la richiesta di rilascio/rinnovo se, successivamente alla condanna stessa, il cittadino abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Un’altra importante novità riguarda il rilascio del certificato medico per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto o detenzione d’armi.

Nel dettaglio, i semplici detentori di armi devono adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni presentando un certificato dal quale risulti che non si è affetti da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere“. Per chi non ha mai provveduto il termine è il 14 settembre 2019. ln caso di inosservanza, anche dopo il ricevimento di una diffida da parte della Questura, l’arma verrà ritirata e confiscata.

Per i titolari o i richiedenti del porto d’armi per uso venatorio o tiro al volo l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica si realizza al momento del rilascio/rinnovo, con cadenza quinquennale.

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