Home GrossetoAgricoltura Grosseto In vigore l’obbligo dell’etichetta di origine di latte e formaggi: il plauso di Coldiretti

In vigore l’obbligo dell’etichetta di origine di latte e formaggi: il plauso di Coldiretti

di Redazione
0 commento 0 views

Storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari, che pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia, che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta“.

Così Andrea Renna, direttore provinciale di Coldiretti Grosseto, commenta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 del decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari”, in attuazione del regolamento (Unione Europea) n. 1169/2011 firmato dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda.

L’obbligo di indicare in etichetta l’origine – spiega Renna – è una battaglia storica della Coldiretti, che con la raccolta di un milione di firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all’approvazione della legge n.204 del 3 agosto 2004. Da allora molti risultati sono stati ottenuti anche in Europa, ma  l’etichetta resta anonima per circa 1/3 della spesa  Il prossimo passo è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta, come previsto nello schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria dell’origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea“.

Un provvedimento – sottolinea Renna – fortemente sostenuto dalla Coldiretti, che rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e comunitario e che è il risultato scaturito dalla guerra del latte che abbiamo scatenato lo scorso danno contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori“.

Con questo provvedimento, 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia, ma anche pecore e capre, possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt, che è garantita da livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario, con la leadership europea con 49 formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione.

L’obbligo dell’etichetta entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema precedente.

Cosa cambia con questo provvedimento

Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) “Paese di mungitura“: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) “Paese di condizionamento o di trasformazione“: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della dicitura “origine del latte“: nome del Paese.

Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “Latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “Latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Infine, qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “Latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “Latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Ti potrebbero interessare

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: