Con l’ordinanza n.12/2017, il sindaco di Follonica, Andrea Benini, ha autorizzato l’apertura anticipata delle attività stagionali, che per norma dovrebbe avvenire il 15 aprile, a partire da venerdì 7 aprile.
L’ordinanza
Ecco il testo dell’ordinanza sindacale:
“Atteso che il territorio comunale di Follonica è una meta di rilevante interesse turistico ricettivo, tanto che risulta essere la località balneare tirrenica più gradita dai villeggianti.
Considerato che l’effettivo inizio della stagionalità, nonostante sia formalmente individuato nel 15 aprile, si colloca di fatto, ormai da tempo, in un momento antecedente questa data, specialmente quando in questo periodo cadono anche festività e altre iniziative di interesse turistico….
…….Considerato che l’apertura di molti esercizi di somministrazione e stabilimenti balneari è invece collegata al termine iniziale di attività del 15 aprile, per terminare il 15 ottobre.
Vista l’istanza presentata dall’Associazione Balneari, in data 09.03.2017 prot.n. 8508, con la quale si richiede, per le motivazioni sopra espresse, di consentire l’apertura facoltativa delle attività degli stabilimenti balneari a decorrere dal 7 aprile prossimo.
Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta, consentendo tuttavia l’apertura anticipata di tutte le attività commerciali, anche nell’ambito delle recenti disposizioni di liberalizzazione degli orari di apertura, e altresì al fine di dare soddisfazione anche alle necessità dell’utenza, garantendo la possibilità di adeguati servizi, e a quelle delle attività commerciali in un periodo particolarmente difficile a causa della perdurante situazione di crisi economica nazionale che tuttavia interessa anche il nostro territorio.
Visto l’art. 50 del Dlgs.267/00.
Ordina
è autorizzata, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’apertura anticipata delle attività a carattere stagionale, dal 7 aprile 2017.
Ordina altresì
che dell’apertura anticipata sia data comunicazione al Suap dell’Ente.
Ordina inoltre
a coloro che usufruiscono della possibilità sopra disposta la chiusura delle attività entro e non oltre 180 giorni dalla data di apertura, dandone comunicazione all’Ufficio Suap dell’Ente“.