Home Follonica Multe ridotte del 30% anche nel Comune di Follonica grazie alla modifica del Codice della strada

Multe ridotte del 30% anche nel Comune di Follonica grazie alla modifica del Codice della strada

di Redazione
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In seguito alla pubblicazione della Legge di conversione del cosiddetto “Decreto del fare” (decreto legge n. 69/2013), la Polizia Municipale di Follonica ha messo in atto le modalità che consentiranno alle persone a cui è stata elevata una contravvenzione di beneficiare delle novità introdotte con questa normativa.

Con questa norma, è stato infatti modificato l’articolo 202 del Codice della strada e, a partire dal 21 agosto scorso, è prevista la possibilità per il trasgressore di beneficiare per le violazioni stradali di un’ulteriore riduzione del 30% sull’importo dovuto, quale pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie.

Per  beneficiare di questa riduzione sono indispensabili due condizioni:

A) il pagamento deve avvenire entro i 5 giorni (anziché entro i 60 giorni) successivi alla contestazione o alla notifica del verbale;

B) che per tale violazione non sia prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro del mezzo) oppure della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

La possibilità di pagare entro 5 giorni l’importo della contravvenzione decurtato del 30% sarà indicato espressamente dall’agente che ha elevato la multa sullo stesso verbale, consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all’intestatario del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento.

Alcuni esempi:

– l’ingresso non autorizzato in Ztl è sanzionato con il pagamento di 80 euro entro 60 giorni dalla notificazione del verbale; tuttavia, se il pagamento avviene entro il termine di 5 giorni, la sanzione si riduce a 56 euro;

– per aver superato il limite di velocità di oltre 40 chilometri orari, tra le 22 e le 7 (infrazione che comporta la sospensione della patente), o per aver guidato un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (infrazione che comporta la confisca del veicolo), l’agente annoterà espressamente sul verbale l’impossibilità di applicare la riduzione del 30%.

Anche per le violazioni relative ai divieti di sosta accertate con il semplice “preavviso” lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Municipale o dagli ausiliari del traffico (come, ad esempio, l’omesso pagamento della tariffa di parcheggio all’interno delle strisce blu), il pagamento decurtato del 30% è ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare le spese di notificazione.

Ad esempio, la sosta in seconda fila con un’auto è sanzionata con il pagamento di 41 euro che, con la riduzione del 30%, diminuisce a 28,70 euro.

Bisogna precisare che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della strada sia alle eventuali spese di notificazione, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso tutte le sedi, gli uffici e gli operatori del Corpo di Polizia Municipale.

Ecco alcuni esempi di alcune delle violazioni del Codice della Strada cui è applicabile la riduzione del 30%, con la comparazione dei costi delle sanzioni.

Esempi di alcune delle più ricorrenti violazioni del Codice della strada cui è applicabile la riduzione del 30% Sanzione minima entro 60 giorni in Euro Sanzione ridotta  entro 5 giorni in Euro

Accesso non autorizzato in Ztl (art. 7)

80

56

Direzione obbligatoria imposta da segnaletica verticale (art. 7)

41

28,70

Circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici (art. 7)

41

28,70

Attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso in ore diurne (art. 41)

162

113,40

Attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso in ore notturne (dalle 22 alle 7) (art. 41)

216

151,20

Superamento di non oltre 10 km/h dei limiti di velocita’ in ore diurne (art. 142)

41

28,70

Superamento di non oltre 10 km/h dei limiti di velocita’ in ore notturne (dalle 22 alle 7) (art. 142)

54,67

38,27

Sosta vietata con autovettura su marciapiede, attraversamento pedonale o pista ciclabile (art. 158)

84

58,80

Omesso uso di casco protettivo su motociclo o ciclomotore (art. 171)

80

56

Omesso uso di cinture di sicurezza da parte del conducente o passeggero (art. 172)

80

56

Uso vietato di telefono cellulare su veicolo (art. 173)

160

112

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