Home Costa d'argento Magliano, stop agli alcolici dalle 22 alle 6: “Ordinanza necessaria per tutelare l’ordine pubblico”

Magliano, stop agli alcolici dalle 22 alle 6: “Ordinanza necessaria per tutelare l’ordine pubblico”

di Redazione
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A seguito della rissa a Magliano in Toscana, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre scorso, il sindaco Diego Cinelli ha emesso un’ordinanza, che entrerà in vigore da domani, che prevede i seguenti divieti:

  • ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, compresi gli ambulanti itineranti, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle 22:00 alle 6 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
  • ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci e ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di:
    vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, dalle 22:00 alle 6:00 bevande alcoliche, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
    agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali fino alle 2;
    negli spazi esterni sia pubblici che di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica dalle 22.00 alle 2.00; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
    i divieti di cui ai precedenti punti 1, 2, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

Sanzioni e controlli

L’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell’art . 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art . 8 con la sanzione pecuniaria da 100 euro a 500 euro; In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte ai punti 1, 2, ovvero quando sono commesse dall’esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o circolo privato, verrà disposta la chiusura dell’esercizio fino a tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta. La verifica dell’ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Ordinanza Sindaco n° 81 del 03-11-2016 – Comune di Magliano in Toscana

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