L’Amministrazione Comunale di Scarlino, ha approvato nella giunta del 26 settembre, un atto di indirizzo sui criteri per il controllo delle assenze per malattia.
“Le pubbliche Amministrazioni – afferma il sindaco Maurizio Bizzarri – in base all’art. 16 comma 9 del D.L 6/07/11 n.98, dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva e gli oneri connessi all’effettuazione della visita fiscale, per contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Bisogna considerare che la norma rimette alla discrezionalità del funzionario responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo alle competenti strutture e che tale potere deve basarsi su elementi di carattere oggettivo e non personalistico”.
A tale scopo sono stati individuati i criteri da valutare sulla base di tre fattori:
– il comportamento del dipendente, ossia una sua propensione ad essere spesso assente per malattia;
– il costo della visita fiscale e la sua compatibilità con il bilancio e i benefici raggiungibili in termini di controllo dell’assenteismo;
– l’esigenza di prevenire e/o eliminare l’assenteismo del personale.
“Per tutte queste ragioni si è reso opportuno dotarsi di parametri uniformi ed emanare delle disposizioni di carattere interno al fine di disciplinare il controllo sulle malattie” continua il sindaco.
Tali disposizioni comportano che la visita fiscale, a seguito di questo provvedimento, scatterà in maniera automatica nei seguenti casi:
– a partire dal quarto episodio – attestato di malattia – nel corso di un anno solare, a prescindere che si tratti dell’inizio o della continuazione della stessa e indipendentemente dalla durata dell’evento;
– per periodi di malattia di durata superiore ad una settimana, anche se risultano da attestato di continuazione;
– per ogni evento di malattia qualora si tratti di un dipendente risultato assente ad un precedente controllo nel triennio antecedente.
“Il funzionario responsabile può richiedere il controllo anche fuori dai suddetti casi, qualora si ritenga opportuno, sulla base di altri elementi di sua conoscenza e che ha desunto dal comportamento complessivo del dipendente” conclude Bizzarri.
Non è prevista la visita in caso di ricovero ospedaliero: gli enti competenti territorialmente ad effettuare i controlli saranno la Asl 9 o l’Inps, secondo le modalità previste da tali istituti.